20 gennaio 2016
Lo statuto, Articoli aggiornati
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita l’Associazione Fotografica di carattere culturale, qualificata dal nome
“DistretTO Fotografico”, avente come logo lo skyline di Torino (di colore nero oppure
bianco), inserito in uno sfondo raffigurante una pellicola fotografica (di colore bianco
oppure nero), all'interno del quale si evidenzia anche la denominazione dell'Associazione
caratterizzata dal mirino di colore rosso e dall’uso del font Eurostyle.
L’ubicazione della sede è presso la residenza del Presidente, in via Guido Reni, 231, 10137
a TORINO; l’eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello
Statuto. Potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei soci a maggioranza
semplice.
Art. 2 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea
ai sensi dell’ Art. 13 del presente statuto.
Art. 3 - Scopi e finalità
L’Associazione “DistretTO Fotografico” non ha fini di lucro, essa opera nell’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
La sua struttura è democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale. Viene escluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, a meno che non sia svolta in
maniera ausiliaria, minimale, marginale e secondaria, ma comunque sempre funzionale e
strettamente necessaria al perseguimento dello scopo sociale. L’Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle
Leggi Statali e Regionali che regolano l’attività dell’associazionismo.
Gli scopi fondamentali della Associazione fotografica sono:
- la diffusione dell’interesse per la fotografia intesa come parte integrante della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, organizzazione di mostre, eventi e dimostrazioni pratiche;
- lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della fotografia tra i propri Soci, con quelli di altri circoli e con chiunque manifesti interesse per l’immagine fotografica;
- lo svolgimento di attività didattiche della fotografia aperte a tutti, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, etc.;
- la presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- l’organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi di manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici nazionali e internazionali;
- la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica;
- l'edizione e la distribuzione di riviste e bollettini usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- la Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’Associazione.
'DistretTO Fotografico' può aderire ad una o più associazioni nazionali o internazionali
scelte volta per volta dall’Assemblea. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente, e non esclusivamente,
dall’Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L’attività da questi esercitata non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti
possono essere solo rimborsate dall’Associazione eventuali spese sostenute effettivamente
per l’attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio di “DistretTO Fotografico” è costituito da:
Risorse economiche e finanziarie:
- quote associative;
- contributi di persone fisiche e persone giuridiche eventualmente ricevuti;
- contributi dello Stato di enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da iniziative sociali;
- sponsorizzazioni ed altro;
Altro:
- archivio storico fotografico;
- marchio/logo associativo;
- sito web.
Il patrimonio dell’Associazione non può essere destinato ad altro uso che non sia quello
per il quale è stato costituito.
Art. 5 - Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
All’interno dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non
sia imposta dalla legge. Gli utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento
degli scopi associativi.
Gli associati prestano la propria attività nell’Associazione, anche ricoprendone le cariche,
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Art. 6 - Quota associativa
L’entità delle quote sociali viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Detta
quota, costituendo contributo associativo, non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Le quote sociali potranno eventualmente differenziarsi per le diverse categorie dei Soci.
Le quote devono essere versate entro 10 giorni dalla delibera di ammissione e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 7 - Composizione dell’Associazione
“DistretTO Fotografico” è un’Associazione aperta a tutti (persone fisiche, persone
giuridiche, enti e associazioni) cui si accede presentando domanda.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e si considera
accolta qualora lo stesso esprima parere positivo a maggioranza relativa.
Socio è chiunque abbia ottenuto l’ammissione all’Associazione.
Con l'ammissione ciascun associato accetta di osservare il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
I soci possono appartenere alle seguenti categorie:
- FONDATORE: colui che riconoscendosi nei fini dell’Associazione ha sottoscritto l’Atto Costitutivo;
- ORDINARIO: colui che riconoscendosi nei fini dell’Associazione è disposto ad 5 operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- SOSTENITORE: colui che riconoscendosi nei fini dell’Associazione intende sostenerne le iniziative mediante una contribuzione economica il cui limite minimo è deciso dal Consiglio Direttivo di volta in volta;
- ONORARIO: colui che per speciali benemerenze nel settore del cinema e della fotografia e/o dell’arte e/o della cultura, viene proclamato tale dalla Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota.
I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Sostenitori
Art. 8 - Diritti e Doveri del socio
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ogni Socio ha
diritto a partecipare alle manifestazioni e in generale a tutte le iniziative associative
adoperandosi per la loro buona riuscita e di valersi dell’uso di tutte le attrezzature
dell’Associazione a condizione che sia in regola con il versamento delle quote e delle
eventuali ulteriori contribuzioni straordinarie stabilite dall’Assemblea.
Il diritto di voto nell’Assemblea dei soci è riservato ai soci ordinari e ai soci fondatori,
purché siano in regola con il versamento della quota sociale. Inoltre possono far parte
dell’elettorato passivo solo i Soci Ordinari e Fondatori iscritti da almeno dodici mesi.
Ogni socio ha il dovere di:
- rispettare le norme e le regole stabilite nell’atto costitutivo e nel presente statuto, nonché in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- pagare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti anno per anno, ad esclusione del socio onorario;
- mantenere un comportamento che non rechi danno al nome e alla reputazione 6 dell’Associazione.
Art. 9 - Recesso, esclusione del socio
La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.
Un socio può dimettersi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone
comunicazione scritta agli organi direttivi dell’Associazione, ma perdendo con ciò ogni
diritto maturato o in corso di maturazione.
La perdita della qualità di associato è causa di decadenza da cariche all'interno
dell'Associazione.
Il recesso deve essere presentato al Consiglio Direttivo in forma scritta ed ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, e
non può che avvenire per gravi motivi; la stessa ha effetto dal momento della relativa
comunicazione all’escluso, fermo restando per il medesimo l’obbligo dei versamenti
eventualmente ancora dovuti.
L'estinzione del rapporto associativo non dà diritto all’associato ad alcun rimborso, né
sulle quote associative versate né sul patrimonio dell’Associazione.
Inoltre un socio perde la qualifica a seguito del mancato pagamento della quota associativa
oppure potrà essere escluso con deliberazione degli organi direttivi qualora il socio abbia
tenuto comportamenti contrastanti con le finalità ed i principi assunti dall’Associazione e/o
non abbia osservato lo Statuto e/o i regolamenti e le deliberazioni dell’Associazione.
Art. 10 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Consiglieri.
Art. 11 - Assemblea e convocazione dei soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Si riunisce, su convocazione del Presidente o del vice Presidente, anche fuori dalla sede
associativa, purché in Italia, ordinariamente almeno una volta l’anno e in via straordinaria
ogni qualvolta ve ne sia necessità.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto economico e
finanziario consuntivo e del rendiconto preventivo.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, si effettua almeno dieci giorni prima della data
stabilita, mediante e-mail indirizzate ai singoli soci in regola con il pagamento delle quote
sociali, mediante avviso pubblicato nel forum online nello spazio web dell’Associazione.
Nella convocazione deve essere specificata: luogo, data e l’ora sia della prima che della
seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L'Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima,
dopo almeno un'ora da quella fissata per quest'ultima.
Art. 12 - Costituzione e delibere dell’Assemblea
L’Assemblea è valida:
- in prima convocazione se è presente, fisicamente o per delega, la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera validamente sempre con la 8 maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione se il numero dei soci presenti non sia inferiore a 5 (cinque) e comunque con almeno 3 (tre) membri del Direttivo.
Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto
scritto.
In caso di parità la votazione deve essere ripetuta entro un’ora dalla precedente. Alla terza
votazione prevale il voto del Presidente.
Ciascun socio può disporre, massimo, di due deleghe; tali deleghe sono valide solo se
presentate in forma scritta.
Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Presiede l’Assemblea il Presidente o in sua assenza, il Vicepresidente; in mancanza di
entrambi la stessa è presieduta dalla persona nominata dai presenti. Il segretario provvede
alla verbalizzazione dell’Assemblea.
Art. 13 - Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa e delibera:
- sull’elezione del Presidente;
- sull’esame ed approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo e di quello consuntivo;
- sull’elezione del Consiglio Direttivo, definendo preventivamente il numero dei componenti;
- sull’esame ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione;
- sulla dimissione forzata del Consiglio Direttivo prima della scadenza naturale dei termini;
- sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio a voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- sulle variazioni del presente Statuto con la presenza di tre quarti degli associati fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e da un
minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli stessi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto
economico e finanziario consuntivo del terzo esercizio
Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche
stabilite.
Tutti i Soci, ad esclusione degli onorari e dei sostenitori, sono eleggibili.
La candidatura può avvenire preventivamente all’Assemblea, mediante richiesta scritta o
nel giorno stesso dell’elezione. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior
numero di preferenze. In caso di parità varrà doppio il voto del Presidente.
Le suddette cariche non sono incompatibili con eventuali responsabilità legate a
progetti/commissioni di lavoro per lo svolgimento dell’attività di “DistretTO Fotografico”.
Art. 15 - Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria e la straordinaria amministrazione
dell’Associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e
l’organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo potrà disporre di appositi gruppi di
lavoro/comitati/commissioni che seguiranno l’attività su specifiche tematiche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su
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convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o
più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a
mezzo fax o posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o,
in mancanza anche di questo, dal Consigliere designato dai presenti.
Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti
gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi
associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente
statuto all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il rendiconto preventivo;
- provvede alla nomina delle cariche associative, se non vi ha già provveduto l’Assemblea, stabilendone la durata;
- può delegare proprie attribuzioni, determinando al caso i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti nonché al Segretario ed al Tesoriere;
- delibera sulle domande di ammissione di associati;
- propone l’esclusione di associati;
- può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 16 - Presidente e Vicepresidente
Al Presidente dell’Associazione fotografica “DistretTO Fotografico”, spetta la firma e la
legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne esegue
le deliberazioni. E’ responsabile, verso l’Associazione, dello sviluppo delle attività tecniche
ed organizzative e dell’assoluto rispetto delle norme del presente Statuto.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del consiglio in cui sono
eletti e pertanto rieleggibili.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono tutte attribuite al
Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, al consigliere con più anzianità di iscrizione
a “DistretTO Fotografico”, ma limitatamente alla gestione ordinaria.
Art. 17 - Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di riscuotere le quote sociali, curare la gestione economica
dell'Associazione e di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario
consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea.
Il Tesoriere opera sulla base dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo e, se del caso,
integrati dal Presidente.
Il T esoriere è tenuto, inoltre, ad aggiornare il Presidente ed i vari Consiglieri dello stato dei
conti in qualunque momento venga richiesto.
La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.
Art. 18 - Segretario
Il Segretario verbalizza le decisioni prese in sede di Assemblea dei soci e di Consiglio
Direttivo.
Il Segretario è il responsabile della tenuta e custodia del registro dei soci che provvede ad
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aggiornare. È inoltre responsabile delle attività di mailing, promozionali e delle pubbliche
relazioni che l’attività di “DistretTO Fotografico” richiede.
La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.
Art. 19 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro
novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il rendiconto economico e
finanziario consuntivo ed il rendiconto preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Art. 20 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà attribuito al soggetto,
individuato fra Enti, Istituzioni, Associazioni culturali senza fini di lucro, che provvederà
alla conservazione ed alla gestione dell’Archivio Fotografico.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve
essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In mancanza di tale soggetto, il patrimonio sarà posto in vendita ed il ricavato sarà
devoluto in beneficenza.
Art. 21 - Norme di legge
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme
stabilite dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
In questo articolo si parla di:
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C.F. 97802580015
Sede legale Corso Grosseto 465, 10151 - Torino (TO)
cel. +39 349.43.45.255 | distrettofotografico@gmail.com
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